Regolamento interno - Misericordia di Papanice

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Regolamento interno

Regolamento Interno

Il presente regolamento è uno strumento che deve servire per una migliore funzionalità delle attività della fraternità di Misericordia di Papanice.
Esso non vuole e non può sostituire lo statuto, ma lo completa, rendendolo molto più vicino alle nostre esigenze locali.

Art. 1
Possono fare domanda d’ammissione alla Misericordia i cittadini italiani o residenti, di fede cattolica purché presentino domanda per iscritto indirizzata al magistrato, indicando:
- generalità complete, luogo di residenza, numero telefonico, professione, dichiarazione di voler prestare servizio e di conoscere e rispettare lo statuto nazionale e il presente regolamento.

Art. 2
Dopo la presentazione della domanda d’ iscrizione secondo le modalità previste dall’Art. 1 ha inizio il periodo di aspirantato che non deve essere inferiore ad un anno. Dopo tale periodo, previa relazione del capo servizi e delibera del magistrato, gli aspiranti passeranno a confratelli effettivi.

Art. 3
I confratelli si distinguono in:
-         effettivi;
-         aspiranti;
-         sostenitori.
sono confratelli effettivi coloro che, ai sensi dell’Art. 2, hanno svolto il periodo di aspirantato, siano in regola con i servizi e in regola con la quota  associativa, ai sensi dell’Art. 4.
Sono confratelli aspiranti coloro che non hanno ancora superato il periodo di aspirantato, inoltre, coloro che pur  avendo superato tale periodo, non hanno osservato il presente regolamento e/o non hanno adempiuto i servizi loro assegnati.
Sono confratelli sostenitori coloro che s’impegnano materialmente e moralmente al sostegno della confraternita.

Art. 4
I confratelli e le consorelle che fanno parte a qualsiasi titolo della Confraternita, sono tenuti a versare la quota annua stabilita dal magistrato, entro il trenta marzo, salvo eventuale deroga per particolari motivi.

Art. 5
I confratelli, dopo essere stati ammessi a far parte della confraternita, hanno il dovere di accettare tutti i servizi che la Misericordia comprende e gli eventuali servizi che si possano intraprendere.

Art. 6
Confratelli minorenni.
Superati i sedici anni si può far parte della Misericordia di Papanice, ricoprendo però il solo incarico di centralinista.
Il confratello o la consorella minorenne può far servizio attivo solo previa dichiarazione di assunzione di responsabilità, firmata da un genitore o di chi ne fa le veci e previa partecipazione con esito positivo al corso di primo soccorso.
Superati i sei mesi di partecipazione costante  all’attività della confraternita può iniziare a far parte di equipaggi per assistenza e/o trasporti, escluso le emergenze, ma solo in aggiunta al normale equipaggio.
Il minorenne al di sotto dei sedici anni, ma che ha compiuto il quattordicesimo anno di età, può effettuare solo presenze di rappresentanza che dovranno essere autorizzati dai genitori di volta in volta e i servizi dovranno sempre  essere coordinati dal capo servizio e/o dal governatore.

Art. 7
Momenti importanti da organizzare per tempo sono:
-         la giornata del volontario durante la quale viene fatta la vestizione dei volontari che hanno superato l’anno di aspirantato;
-         la partecipazione alla processione del Venerdì Santo, alle processioni del Santo Patrono di Papanice;
-         partecipare agli esercizi spirituali e ai momenti e riunioni formative.

Art. 8
Per i confratelli che dovessero avere un manifesto comportamento contrario alle norme cristiane e/o incorrono ad inosservanze del presente regolamento, o che non sono stati riconosciuti idonei dopo il periodo di aspirantato, il magistrato può disporre l’allontanamento dalla confraternita, fatta salva la possibilità di ripresentare domanda di riammissione dopo attenta e dettagliata valutazione del magistrato.

Art. 9
Il servizio va esplicato con spirito di carità cristiana e secondo le modalità, le istruzioni e gli orari stabiliti dal magistrato, dallo statuto e dal presente regolamento. È fatto assoluto divieto ai confratelli che prestano servizi chiedere qualsiasi compenso e/o regalia. Si accettano offerte in denaro per le quali vengono rilasciati regolari ricevute dagli appositi stampati. Esse vanno firmate dal ricevente e controfirmate dal capo turno. Prima di effettuare il servizio i confratelli devono far precedere una preghiera in chiesa, in sede o lungo il percorso. A fine servizio all’assistito si deve recitare la seguente frase “che Dio te né renda merito”.

Art. 10
Norme di comportamento.
I confratelli e le consorelle di servizio in sede, non devono sporcarla, devono lasciarla in ordine, non devono fumare e devono rispettare le norme igieniche per una vita comunitaria. È vietato in maniera tassativa durante lo svolgimento del servizio consumare alcolici e fare schiamazzi fuori e dentro la sede. L’equipaggio di turno è sempre responsabile dello svuotamento dei cestini per rifiuti e del corretto riordino delle suppellettili. I confratelli e le consorelle devono astenersi dall’affiggere nei locali della Misericordia volantini, avvisi e/o materiale pubblicitario senza l’autorizzazione. Ne manomettere avvisi o comunicazione precedentemente affissi. È vietato, nei momenti di vita in sede, fare discorsi che per qualche motivo potrebbero riportare ad argomenti politici. Ogni confratello o consorella, qualora si candidasse a qualsiasi carica politica o amministrativa, è vivamente invitato, durante il periodo di campagna elettorale, ad auto sospendersi dai servizi ed è obbligato, nello stesso periodo, a non coinvolgere in alcun modo la confraternita. Trascorso il periodo elettorale, il confratello o la consorella, può riprendere la propria attività nella Misericordia.

Art. 11
Modo di vestire.
I confratelli e le consorelle, nei momenti di volontariato, hanno l’obbligo di indossare la divisa della confraternita relativa al periodo dell’anno. Non è consentito fare alcun tipo di  attività con pantaloni corti, gonne, ciabatte o altro abbigliamento non idoneo al servizio da svolgere. È tassativamente vietato indossare la divisa della Misericordia per attività personali al di fuori del volontariato.

Art. 12

Linguaggio.
Bisogna avere un linguaggio e un comportamento sobrio e corretto in sede e, soprattutto, durante il servizio. È inoltre opportuno che tale comportamento sia  tenuto al di fuori dell’associazione e soprattutto nei confronti della stessa.

Art. 13
Turni di servizio, primo soccorso e assistenza.
Tenuto conto del lavoro cui la Misericordia è impegnata quotidianamente a svolgere, è consigliabile che ciascun  volontario effettui un turno a settimana e comunque non meno di quattro al mese. Il turno va coperto per intero e la cancellazione dal tabellone può avvenire se l’iscritto provvede alla propria sostituzione e, comunque, qualunque variazione dovrà sempre essere comunicata al responsabile dei servizi. Tutti i confratelli e le consorelle devono impegnarsi, a rotazione, a coprire un servizio pre-festivo o festivo al mese. Il turno in sede deve essere coperto da un equipaggio composto da: un centralinista, un autista, un capo turno e uno o due soccorritori.

Art. 14
Principi cristiani e incontri spirituali.
Considerando che la Confraternita della Misericordia è, per istituzione, cristiana cattolica, ogni confratello deve cercare di dare nel proprio servizio una testimonianza di fede, vivendo coerentemente con i principi del Vangelo e della Chiesa e cercando di adempiere ai doveri fondamentali del cristiano. Ogni confratello cercherà di dare il suo esempio cristiano nell’ambito della propria Parrocchia, al fine di coinvolgere altre persone nella partecipazione al servizio nella propria comunità. Perciò, tutti sono tenuti al rispetto fraterno, secondo la legge dell’amore di Cristo e ad accettarsi, dando la propria testimonianza nell’amore verso il fratello che soffre, eliminando ogni forma di ostentazione di privilegio e di interesse personale. Di tanto in tanto, il magistrato promuoverà, con il correttore spirituale, la celebrazione insieme dell’Eucaristia, come significato dell’unione che esiste tra i confratelli in Cristo. Orientativamente, una volta  al mese si terranno degli incontri con il correttore, per approfondire il senso cristiano del volontariato e per studiare insieme le nuove forme di evangelizzazione che il magistero ecclesiastico indica come necessarie. In tali incontri c’è l’obbligo della partecipazione di tutti i confratelli.

Art. 15
Perdita della qualità di socio: norme pratiche.
Qualora un confratello perda la sua qualità di socio per un qualsiasi motivo, deve assolvere tutte le eventuali pendenze economiche e riconsegnare tutto il materiale della Confraternita (tessera, stemmi, spilla, divisa, scarpe, ecc).

Art. 16
Norme per il centralinista.
-         Il centralinista non deve allontanarsi eccessivamente dal centralino, in quanto deve essere in grado di rispondere immediatamente in caso di chiamata.
-         Ogni qualvolta l’equipaggio è fuori per servizio, il centralinista deve rimanere nella postazione per eventuali comunicazioni via radio e/o telefono.
-         Il centralinista deve tassativamente usare la radio ed il telefono solo per motivi di servizio.
-         Il centralinista, una volta uscito l’equipaggio, è responsabile della sede.
-         Il centralinista, dovrà avvertire il capo servizi di eventuali richieste di servizi, redigere una relazione delle telefonate ricevute, farsi rilasciare un numero telefonico del richiedente e confermare il servizio prima di effettuarlo.

Art. 17
Incarichi interni.
Per un migliore funzionamento delle attività della Misericordia, vengono assegnati specifici incarichi a taluni confratelli, che saranno responsabili dei settori loro assegnati. Il numero dei responsabili e dei settori è stabilito dal magistrato. La nomina è rinnovabile, e può essere in qualsiasi momento sospesa per scarsa collaborazione. Ogni responsabile ha la facoltà di nominare un suo vice, fermo restando a lui la piena responsabilità. I principali compiti da assegnare sono:
-         Capo servizi.
-         È il confratello individuato dal magistrato, responsabile dei servizi, specie per quelli che comportano rischi per il buon nome della confraternita, può essere sostituito dal magistrato, qualora il suo operato non si attenga alle norme del regolamento interno e dello statuto. Dovrà possedere i seguenti requisiti:
-         Diligenza nel programmare, presenza regolare nei turni e non essere in corso in sanzioni disciplinari.
Dovrà reperire i volontari per coprire i turni dei servizi previsti, formare, a suo insindacabile giudizio, gli equipaggi, relazionare al magistrato eventuali inadempienze e segnalare i confratelli degni di benemerenza. Dovrà inoltre relazionare al magistrato, ad ogni passaggio dei confratelli da aspirante ad effettivi, tenendo conto dei servizi prestati e del comportamento tenuto. Partecipa, proprio perchè responsabile delle attività della confraternita, alle riunioni del magistrato con parere consultivo e senza diritto di voto. In caso di suo impedimento, può delegare le sue funzioni ad un sostituto.
-         Responsabile sanitario.
Sovrintende alla manutenzione e all’approvvigionamento del materiale sanitario, verifica costantemente la dotazione dei presidi sanitari dell’ambulanze, dei borsoni e degli zainetti.

Art. 18
Capo turno.
È il confratello nominato di volta in volta dal capo servizi. Dovrà assicurare un comportamento adeguato sia nei servizi interni sia esterni, fare una relazione sul servizio effettuato da consegnare al capo servizi. Provvede a compilare e a firmare i moduli previsti, anche quelle delle offerte.

art. 19
I servizi si distinguono in:
-         servizi ordinari: sono tutti quei servizi che la confraternita espleta normalmente e a cui concorrono i confratelli con ordine di servizio programmato entro il sabato precedente ogni settimana, in base alle disponibilità che i confratelli stessi danno entro e non oltre il venerdì;
-         servizi di pubblica assistenza: sono tutti quei servizi di assistenza in manifestazioni varie (sportive, religiose, sagre, ecc.) il magistrato concorderà con i richiedenti eventuali accordi per la fattibilità del servizio.

Art. 20

È fatto divieto a tutti i confratelli divulgare all’ esterno della confraternita, notizie riguardanti gli assistiti e/o attività in genere dell’associazione, pena la sospensione dalla Confraternita.

Art. 21
Tutti i confratelli durante la permanenza in sede devono tenere un comportamento civile e morale, devono indossare la divisa, se in servizio avere rispetto e umiltà verso i confratelli più anziani, in assenza dei confratelli superiori gerarchicamente. Devono, altresì, rispettare gli orari prefissati, tenendo presente che l’opera della confraternita si concretizza sulla disponibilità, sulla presenza e sulla continuità del servizio che ogni singolo confratello offre; comunicare al capo servizi la disponibilità settimanale tramite il foglio di presenza entro e non oltre il venerdì sera, avvertendo in tempo utile, l’eventuale assenza, e conseguentemente cercarsi un sostituto. In caso d’impossibilità ad effettuare servizi nei giorni feriali, i turni si devono effettuare nei giorni festivi e/o in orari utili, anche serali. Partecipare ai ritiri spirituali e considerato che l’incontrarsi in preghiera è un fatto di grande importanza per la crescita del nostro sodalizio, l’eventuale assenza deve essere motivata da fattori particolari. È altresì dovere dei confratelli partecipare alle processioni, e per spirito di solidarietà, partecipare ai funerali dei parenti prossimi (genitori e figli) dei confratelli, indossando la divisa di rappresentanza. Non bisogna essere promotori, e/o partecipi di comportamenti che sicuramente danno un’immagine distorta di quella che è l’associazione di Misericordia. Inoltre non si devono accettare, in qualunque forma, compensi privati, tenendo presente che si accettano solo offerte.

Art. 22
Per quanto non contemplato nel presente regolamento interno si osservano le norme dello statuto e del codice civile in quanto non contrastanti con le disposizioni della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia.

Art. 23
Il presente regolamento, composto da 23 articoli, è stato discusso e approvato all’unanimità dal magistrato con la collaborazione del collegio probivirale il 21 giugno, e approvato dall’Assemblea della Misericordia in data 23 giugno 2011, ed entrerà in vigore dal 1° luglio 2011.

 
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